Nell’ambito delle azioni volte a sviluppare l’internazionalizzazione, l’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste accoglie docenti di ruolo, appartenenti a Stati non appartenenti all’Unione europea, intensificando e consolidando le relazioni e i progetti di cooperazione, nonché permettendo, allo stesso tempo, agli studenti di beneficiare delle conoscenze e delle competenze del personale accademico di altri Paesi extra europei.
I docenti che provengono da Stati Extra UE, per svolgere attività di docenza di durata superiore a 15 ore, necessitano del “Visto per lavoro autonomo”.
Le procedure di rilascio del visto possono richiedere molto tempo ed è quindi necessario attivarsi con congruo anticipo (almeno 3 mesi).
E’ importante contattare l’Ambasciata italiana presso la quale si richiede il visto per conoscere la documentazione da produrre. A tal fine è possibile consultare il sito della Farnesina – Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.
Il docente straniero deve presentare all’Ufficio Personale dell’Ateneo la dichiarazione di messa a disposizione di un’unità abitativa da parte di un cittadino italiano, debitamente firmata, con allegata copia del documento di identità del dichiarante e della visura catastale/atto di proprietà dell’immobile oppure deve dichiarare in quale struttura alberghiera soggiornerà.
L’Ufficio Personale di Ateneo provvede a trasmettere il contratto di lavoro autonomo alla Direzione Territoriale del Lavoro, tramite e-mail all’indirizzo DTL-Aosta@lavoro.gov.it , per acquisire il timbro di protocollo, al fine di poterlo allegare al modulo di richiesta di rilascio del nulla osta.
L’Ufficio Personale provvede, dopodiché, a presentare in Questura il modulo “Richiesta di Nulla Osta provvisorio per autorizzazione al LAVORO AUTONOMO”, apponendo una marca da bollo da 16 euro, in caso di permanenza superiore a 60 giorni, ed allegando:
- copia del documento di identità e del passaporto del docente straniero;
- copia del documento di identità del Direttore generale;
- procura firmata dal docente straniero al Direttore generale per la presentazione della richiesta di nulla osta;
- contratto di lavoro con numero di protocollo della Direzione Territoriale del Lavoro;
- dichiarazione di disponibilità di un alloggio idoneo o di struttura alberghiera.
La Questura, entro 20 giorni dalla data di presentazione della pratica, procede al rilascio/diniego del nulla osta. Dopodiché l’Ufficio Personale di Ateneo provvederà ad inviare il nulla osta provvisorio al docente straniero insieme a tutta la documentazione presentata in Questura e ad una copia del contratto sottoscritta dal Direttore generale.
Una volta ottenuto il visto dal Consolato di riferimento ed arrivato in Italia, il docente straniero ha 8 giorni di tempo per recarsi in Questura, per ottenere il permesso di soggiorno, presentando la seguente documentazione:
- dichiarazione di dove alloggia in Italia;
- 4 fototessere;
- passaporto originale e fotocopia del passaporto completo;
- marca da bollo da 16 euro (solo in caso di permanenza superiore a 60 giorni).
Al momento della partenza dall’Italia del docente straniero, l’Ufficio Personale dovrà informare la Questura (immig.quest.ao@pecps.poliziadistato.it), specificando la data e l’aeroporto di partenza.
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Il trattamento fiscale del docente universitario, residente in un Paese estero extra UE, può seguire due percorsi:
- pagamento della ritenuta fiscale in Italia mediante ritenuta alla fonte, a titolo d’imposta del 30%, sul compenso stabilito;
- pagamento della ritenuta fiscale nel Paese di residenza, richiedendo l’applicazione della Convenzione bilaterale, fra l’Italia e il Paese di residenza, contro la doppia imposizione. L’elenco dei Paesi e delle Convenzioni è reperibile sul sito del MEF, all’indirizzo: http://www.finanze.it/export/finanze/Per_conoscere_il_fisco/fiscalita_Comunitaria_Internazionale/convenzioni_e_accordi/convenzioni_stipulate.htm.
Per l’applicazione della Convenzione bilaterale è necessario che il docente ne faccia esplicita richiesta, compilando l’apposita modulistica e presentando, prima del pagamento del compenso, un’attestazione ufficiale dell’Autorità fiscale estera, che certifichi l’effettiva residenza fiscale estera e la sua soggettività passiva d’imposta nello Stato estero.
L’Agenzia delle Entrate italiana ha predisposto unilateralmente, in varie lingue, un’apposita modulistica (FORM D) da presentare agli uffici fiscali degli altri Paesi al fine dell’applicazione delle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni fiscali: in alternativa al certificato di residenza fiscale, il docente straniero potrà esibire agli uffici fiscali del proprio paese di appartenenza tale documentazione, che deve essere da questi ultimi timbrata e firmata.
In assenza di tale attestazione, o nel caso di presentazione di documentazione non ritenuta idonea, l’Università provvederà ad operare la ritenuta del 30% a titolo d’imposta.
Il relatore straniero tassato potrà, in ogni caso, entro 2 anni dal pagamento, richiedere il rimborso della ritenuta direttamente al centro Operativo dell’Agenzia delle Entrate di Pescara (Via Rio Sparto, 21 – 65100 PESCARA) allegando alla richiesta il cedolino di pagamento e il certificato di residenza fiscale.
Il trattamento previdenziale del docente universitario, residente in un Paese estero extra UE, segue quanto previsto da ciascuna convenzione in materia attivata dallo Stato di appartenenza.
Si precisa che il premio assicurativo Inail, che ha la finalità di coprire i rischi legati alla prestazione lavorativa resa dal docente straniero, è comunque dovuto e deve essere obbligatoriamente calcolato e versato anche in caso di applicazione delle agevolazioni previste dal regime convenzionale per evitare le doppie imposizioni.
Ai fini del pagamento del compenso previsto, il docente straniero deve essere in possesso del codice fiscale italiano. Nel caso in cui il docente non ne sia in possesso, in quanto non ha mai lavorato in Italia, deve farne richiesta, compilando l’apposito modulo, disponibile in varie lingue (inglese, francese, spagnolo, tedesco), presso l’Agenzia delle Entrate. Nella richiesta saranno indicati i dati anagrafici e il domicilio fiscale, ed è molto importante che il docente estero apponga la firma nel riquadro relativo alla delega e alleghi al modulo un documento di riconoscimento in corso di validità.
Al docente estero verrà pagato il compenso dopo lo svolgimento dell’attività didattica e previa consegna dei seguenti documenti:
- scheda anagrafica e fiscale, nella quale verranno indicati i dati anagrafici, le coordinate bancarie e la richiesta di avvalersi della Convenzione per evitare la doppia imposizione;
- attestazione della residenza fiscale estera (solo se richiesta l’applicazione della Convenzione contro la doppia imposizione);
- copia del passaporto o carta d’identità e codice fiscale italiano (o modulo per richiedere il codice fiscale italiano).
Allegati
Personal data sheet for foreign staff (258 KB)
Richiesta di nullaosta provvisorio per autorizzazione al lavoro autonomo (23 KB)
Demande d'attribution du code fiscal (133 KB)
Application for a tax code (135 KB)
Formulaire D (105 KB)
Form D (104 KB)