Principali riferimenti normativi
a) Costituzione Italiana
art.33 « L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali. E’ prescritto un esame di Stato per l’ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l’abilitazione all’esercizio professionale. Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato. »
art.34 « La scuola è aperta a tutti. L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso. »
art. 97, comma 1: « I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione. »;
c)
Legge 9 maggio 1989, n.168, recante
« Istituzione del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica« . (GU n.108 del 11-5-1989 – Suppl. Ordinario n. 34);
d)
Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante
« Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi ». (GU n.192 del 18-8-1990);
f)
Legge 15 maggio 1997, n.127, recante
« Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo ». (GU n.113 del 17-5-1997 – Suppl. Ordinario n. 98);
g)
Legge 24 dicembre 2007, n. 244, art.1 comma 380
« La facoltà della regione autonoma Valle d’Aosta e della provincia autonoma di Bolzano di applicare le regole del patto di stabilità interno nei confronti dei loro enti strumentali, nonché per gli enti a ordinamento regionale o provinciale, prevista all’articolo 1, comma 663, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e’ estesa anche nei confronti delle università non statali di cui all’articolo 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127 »;
h)
Legge 30 Dicembre 2010, n. 240, recante
« Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario ». (GU n.10 del 14-1-2011 – Suppl. Ordinario n. 11);
i)
Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante
« Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione ». (GU n.265 del 13-11-2012);
j)
Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante
« Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni ». (GU Serie Generale n. 80, del 5-4-2013);
k)
Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante
« Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190 ». (GU n.92 del 19-4-2013);
l)
Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante
« Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture ». (GU n.91 del 19-4-2016 – Suppl. Ordinario n. 10).
Riferimenti normativi interni