Il Consiglio dell’Università, con deliberazione n. 67 del 26 settembre 2024, ha nominato l’Avvocata Elena Bigotti Consigliera di fiducia dell’Ateneo, a seguito dell’espletamento della procedura di valutazione comparativa per il conferimento del relativo incarico di lavoro autonomo a soggetti esterni non dipendenti dell’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste, così come proposto dal Comitato Permanente di Garanzia di Ateneo.
COME CONTATTO LA CONSIGLIERA?
L’intervento della Consigliera di fiducia deve essere richiesto per iscritto attraverso l’indirizzo email: consiglieradifiducia@univda.it
COME AGISCE LA CONSIGLIERA?
In tempi brevi la Consigliera, dopo aver sentito la persona offesa, prende in carico il caso e la informa sulle modalità più idonee per affrontarlo.
Dopo averne ottenuto il consenso espresso la Consigliera può:
- sentire la persona indicata come autrice della molestia o della discriminazione, il/la Responsabile dell’Ufficio o del Dipartimento e gli/le eventuali testimoni
- accedere ai documenti amministrativi
- oppure proporre un incontro a fini conciliativi (non nei casi di molestia/violenza)
Viene comunque suggerita l’azione più opportuna per assicurare un ambiente di lavoro rispettoso della libertà e della dignità delle persone coinvolte, e, nei casi più gravi, può proporre al/alla Dirigente competente lo spostamento di una delle persone implicate nella vicenda.
Tutte le persone interessate alla soluzione dei casi sottoposti alla Consigliera sono comunque tenute al segreto sui fatti e le notizie di cui vengono a conoscenza nel corso della trattazione del caso. Il diritto alla riservatezza è quindi garantito.
AMBITI DI INTERVENTO
Chiunque si rivolge alla Consigliera ha diritto di essere ascoltato/a circa la situazione lamentata e ad avere informazioni circa le possibilità e le modalità di intervento della stessa.
La Consigliera può comunque intervenire solo ove i fatti segnalati rientrino tra quelli specificati nel “Codice di condotta per la tutela della dignità e la prevenzione di discriminazione e molestie” consultabile nel sito dell’Ateneo.
CHI PUO’ SCRIVERE ALLA CONSIGLIERA?
Chiunque studi o lavori all’interno di Univda (Personale Tecnico Amministrativo, Personale docente, studentesse e studenti)
QUALI SONO LE PROCEDURE ATTIVABILI?
La persona interessata può attivare, a propria scelta, due procedure:
- informale, richiedendo l’intervento della Consigliera di fiducia
- formale, investendo del caso il Direttore Generale o la Rettrice, a seconda delle rispettive competenze in materia disciplinare.
LA PRIVACY SARA’ RISPETTATA?
La Consigliera ha l’obbligo di segretezza professionale
PARTE LA PROCEDURA FORMALE/INFORMALE ANCHE SE NON VOGLIO SEGNALARE?
Non vi è alcuna attività che si svolge d’ufficio; ogni azione è concordata tra la persona che segnala e la Consigliera di Fiducia
LA SEGNALAZIONE PUO’ ESSERE RITIRATA IN OGNI MOMENTO?
Si, esatto, senza bisogno di avere motivazioni particolari
COSA SI INTENDE PER MOLESTIA SESSUALE?
Per molestia sessuale si intende ogni comportamento indesiderato a connotazione sessuale o qualsiasi altro comportamento basato sul sesso che offenda la dignità degli uomini e delle donne nell’ambito lavorativo o di studio, ivi inclusi atteggiamenti sgraditi di tipo fisico, verbale e non verbale, anche on line e/o sui social.
COSA SI INTENDE PER MOBBING?
Per mobbing si intende comunemente una condotta del soggetto datore di lavoro o della persona gerarchicamente superiore, sistematica e protratta nel tempo, tenuta nei confronti del/della lavoratore/lavoratrice nell’ambiente di lavoro, che si risolve in reiterati comportamenti ostili che finiscono per assumere forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica, da cui può conseguire la mortificazione morale e l’emarginazione del/della dipendente, con effetto lesivo del suo equilibrio fisiopsichico e del complesso della sua personalità.
Ha come requisiti la durata nel tempo (almeno 6 mesi), la ripetitività delle azioni, la sistematicità delle azioni e deve avere come scopo delle stesse, o come causa delle stesse, lo svilimento e l’emarginazione del soggetto mobbizzato.
Un singolo episodio può integrare reati (nel caso per esempio di molestia sessuale o di lesioni), ovvero illeciti civili (in spregio della normativa della privacy, per esempio). Ma non comporta mai una situazione riconducibile al mobbing (proprio perché mancano i requisiti sopraindicati).
LA DISCRIMINAZIONE
Sono discriminatori tutti i comportamenti con i quali una persona è trattata in modo meno favorevole di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un’altra in una situazione analoga (discriminazione diretta) oppure i casi in cui una disposizione, una prassi, un criterio, un patto o comportamento apparentemente neutri possono mettere alcune persone in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre (discriminazione indiretta).
Sono altresì ritenute discriminazioni quei trattamenti sfavorevoli che costituiscono una reazione ad un reclamo o a un’azione volta a ottenere il rispetto del principio di parità di trattamento.