Per accesso documentale si intende il diritto di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi, materialmente esistenti, da parte di soggetti privati, compresi i soggetti portatori di interessi collettivi e diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione soggettiva giuridicamente tutelata e collegata al documento per cui si richiede l’accesso.
Il diritto di accesso documentale si esercita nel rispetto dei limiti e secondo i criteri e le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.
La richiesta di accesso documentale, corredata di copia fotostatica di documento d’identità in corso di validità, può essere indirizzata:
- all’ufficio che detiene i dati, le informazioni e i documenti;
- all’ufficio competente alla protocollazione documentale
e può essere:
- recapitata a mano;
- inviata tramite servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento;
- trasmessa a mezzo posta elettronica all’indirizzo protocollo@univda.it;
- trasmessa a mezzo PEC personalmente intestata all’indirizzo protocollo@pec.univda.it;
L’elenco degli uffici, con l’indicazione delle relative competenze, è reperibile al seguente link Direzione generale di Ateneo.
Salvo i casi di sospensione dei termini previsti dalla normativa vigente, il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di trenta giorni dalla ricezione dalla richiesta. Decorso tale termine, la richiesta si intende respinta.
Avverso il diniego espresso o tacito o la limitazione dell’accesso ai documenti amministrativi, nonché contro il provvedimento di differimento dello stesso, il richiedente può proporre ricorso al TAR nel termine di trenta giorni.
Modulo richiesta accesso documentale