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Docenti Esteri (UE)

Nell’ambito della mobilità in entrata, l’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste accoglie docenti di ruolo, appartenenti ad Atenei stranieri, su proposta delle strutture didattiche.

Al docente straniero viene inviata  la lettera di incarico, contenente tutte le informazioni relative all’attività didattica occasionale che svolgerà presso l’Ateneo, di seguito riportate:

  • oggetto della prestazione;
  • atto di conferimento di incarico;
  • indicazione della durata dell’incarico;
  • compenso o eventuale rimborso spese previsto per l’incarico.

Il trattamento fiscale del docente universitario, residente in un Paese estero appartenente all’Unione europea, può seguire due percorsi:

Per l’applicazione della Convenzione bilaterale è necessario che il docente ne faccia esplicita richiesta, compilando l’apposita modulistica e presentando, prima del pagamento del compenso, un’attestazione ufficiale dell’Autorità fiscale estera, che certifichi l’effettiva residenza fiscale estera e la sua soggettività passiva d’imposta nello Stato estero.

L’Agenzia delle Entrate italiana ha predisposto unilateralmente, in varie lingue, un’apposita modulistica (FORM D) da presentare agli uffici fiscali degli altri Paesi al fine  dell’applicazione delle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni fiscali: in alternativa al certificato di residenza fiscale,  il docente straniero potrà esibire agli uffici fiscali del proprio paese di appartenenza tale documentazione, che deve essere da questi ultimi timbrata e firmata.

In assenza di tale attestazione, o nel caso di presentazione di documentazione non ritenuta idonea, l’Università provvederà ad operare la ritenuta del 30% a titolo d’imposta.

Il relatore straniero tassato del 30% potrà, in ogni caso, entro 2 anni dal pagamento, richiedere il rimborso della ritenuta d’acconto direttamente al centro Operativo dell’Agenzia delle Entrate di Pescara (Via Rio Sparto, 21 65100 PESCARA)  allegando alla richiesta la nota di prestazione occasionale e il certificato di residenza fiscale.

Ai fini del pagamento del compenso previsto, il docente straniero deve essere in possesso del codice fiscale italiano. Nel caso in cui, il docente non ne sia in possesso, in quanto non ha mai lavorato in Italia, deve farne richiesta, compilando l’apposito modulo, disponibile in varie lingue (inglese, francese, spagnolo, tedesco), presso l’Agenzia delle Entrate. Nella richiesta saranno indicati i dati anagrafici e il domicilio fiscale, ed è molto importante che il docente estero apponga la firma nel riquadro relativa alla delega e alleghi al modulo un documento di riconoscimento in corso di validità.

Al docente estero verrà pagato il compenso dopo lo svolgimento dell’attività didattica e previa consegna dei seguenti documenti:

  • scheda anagrafica e fiscale, nella quale verranno indicati i dati anagrafici, le coordinate bancarie e la richiesta di avvalersi della Convenzione per evitare la doppia imposizione;
  • attestazione della residenza fiscale estera (solo se richiesta l’applicazione della Convenzione contro la doppia imposizione);
  • copia del passaporto o carta d’identità e codice fiscale italiano (o modulo per richiedere il codice fiscale italiano);
  • nota di prestazione occasionale, debitamente firmata, attestante  l’importo che gli verrà versato.

Per maggiori informazioni rivolgersi all’Ufficio del Personale docente sito in Via Duca degli Abruzzi, 4 – Aosta – e-mail: personaledocente@univda.it Tel. 0165/1875270.


Allegati

Application for a tax code (135 KB)
Demande d'attribution du code fiscal (133 KB)
Fiche des données personnelles (259 KB)
Personal data sheet for foreign staff (258 KB)
Form D (104 KB)
Formulaire D (105 KB)
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